Art. 48.
(Acquisizione di documenti, atti o cose da parte dell'autorità giudiziaria e acquisizione di copie di atti o informazioni da parte del Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza).

      1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o cose presso le sedi sia degli organismi informativi sia dell'Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica, nel modo più specifico possibile, nell'ordine di esibizione il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.
      2. L'autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nell'espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
      3. Quando ha motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti sono inconferenti o incompleti, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza affinché un suo delegato possa assistere alle operazioni.
      4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa, originati da un organismo informativo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa sono trasmessi immediatamente al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni.
      5. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o cose in originale o in copia per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa, il documento, l'atto o la cosa sono sigillati in appositi contenitori e sono trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
      6. Nelle ipotesi previste al comma 5, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione

 

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del documento, dell'atto o della cosa o conferma il segreto di Stato. In tale caso si applicano le disposizioni in materia di segreto di Stato. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine indicato al primo periodo, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.
      7. Il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni e, in particolare, per le esigenze anche ispettive degli organismi informativi. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza all'accesso diretto al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.